Detrazioni Fiscali del 55% | |
EDIFICI INTERESSATI
L’agevolazione per la riqualificazione energetica ‐ a
differenza di quella per le ristrutturazioni, riservata ai soli
edifici residenziali ‐ interessa i fabbricati esistenti di tutte le
categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Sono
esclusi quindi gli interventi effettuati durante la costruzione
dell’immobile. Per tutti gli interventi agevolabili, esclusa
l’installazione dei pannelli solari, l'edificio deve essere già
dotato di impianto di riscaldamento, anche negli ambienti
interessati dall’intervento. In caso di ristrutturazioni con
demolizione e ricostruzione, si può usufruire della detrazione solo
nel caso di fedele ricostruzione; sono, quindi, esclusi gli
interventi di ampliamento.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti che
sostengono spese per l’esecuzione degli interventi su edifici
esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti posseduti
o detenuti. In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le
persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; i
contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche,
società di persone, società di capitali); le associazioni tra
professionisti; gli enti pubblici e privati che non svolgono
attività commerciale. Tra le persone fisiche, possono fruire
dell’agevolazione anche: i titolari di un diritto reale
sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni
condominiali; gli inquilini; chi detiene l’immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari (coniuge,
parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado),
conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei
lavori eseguiti sugli immobili nei quali può esplicarsi la
convivenza.
INTERVENTI
AGEVOLATI
a.
Interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti
È detraibile il 55% delle spese sostenute per qualsiasi intervento,
o insieme di interventi, che consentano di conseguire un fabbisogno
annuo di energia per la climatizzazione invernale:
- inferiore di almeno il 20%, rispetto ai valori riportati nelle
tabelle dell’Allegato C del DM 19 febbraio 2007, per i lavori
iniziati nel periodo d’imposta 2007;
‐ non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui
all’Allegato A del DM 11 marzo 2008, per i lavori iniziati dal
periodo d’imposta 2008.
b. Interventi sugli
involucri degli edifici (strutture opache e infissi)
È detraibile il 55% delle spese sostenute per interventi
sull’involucro dell’edificio, riguardanti le strutture opache
verticali, le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e
le finestre, comprensive di infissi, che consentano di ottenere una
riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori
determinati dalla normativa.
c. Installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda
È detraibile il 55% delle spese sostenute per l’installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in
piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università.
Le spese detraibili sono quelle per: fornitura e posa in opera di
tutte le apparecchiature e delle opere idrauliche e murarie per la
realizzazione di impianti solari termici collegati alle utenze,
anche in integrazione con impianti di riscaldamento. Ai fini
dell’asseverazione dell’intervento è necessario che i pannelli siano
conformi alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976, certificati da un
organismo di un Paese dell’Unione Europea e della Svizzera. Devono
inoltre avere un termine minimo di garanzia (5 anni per pannelli e i
bollitori e in 2 anni per accessori e i componenti tecnici).
d. Sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale
È detraibile il 55% delle spese sostenute per la sostituzione
integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1°
gennaio 2008 l’agevolazione è concessa anche per la sostituzione di
impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e
impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del
sistema di distribuzione. È agevolabile anche la trasformazione
degli impianti di climatizzazione invernale autonomi in impianti
centralizzati, con contabilizzazione del calore, e l’applicabile
della contabilizzazione del calore agli impianti centralizzati; è
esclusa la trasformazione dell’impianto da centralizzato ad
autonomo.
Le spese detraibili sono quelle per: smontaggio e dismissione, anche
solo parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,
meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e
murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione, nonché, a partire dal periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta
efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia; eventuali
interventi sulla rete di distribuzione; sistemi di trattamento
dell’acqua; dispositivi di controllo e regolazione; sistemi di
emissione.