CHI DEVE APPORRE IL MARCHIO "CE"? |
Il responsabile
dell’immissione sul mercato di macchine e/o
prodotti è di norma il
fabbricante o un suo rappresentante autorizzato
stabilito in Unione Europea. In mancanza, responsabile è
colui che effettua la prima immissione nel mercato
comunitario, per cui normalmente l’importatore o
l'utilizzatore. |
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QUALI REQUISITI SI DEVONO RISPETTARE IL MARCHIO
"CE"? |
La macchina e/o prodotto dovrà essere conforme ai
“requisiti essenziali di sicurezza” elencati dalla
direttiva applicabile. Ma come si può dimostrare la
conformità a questi requisiti? Il modo più sicuro è
utilizzare le cosiddette “norme armonizzate”, cioè
le norme tecniche elaborate dagli organismi di
normalizzazione europei (CEN
e CENELEC) su
mandato della Commissione europea e il cui riferimento è
pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea, serie C. Alcune direttive
stabiliscono inoltre che, in assenza di norme
armonizzate, anche le norme tecniche nazionali
(per l’Italia norme UNI o CEI) possono conferire una
presunzione di conformità. Nel caso in cui la norma
tecnica non venga applicata - o perché non esiste o
perché si decide di adottare una scelta tecnica
differente - sarà il produttore a dovere illustrare nel
dettaglio le soluzioni adottate per soddisfare i
requisiti essenziali di sicurezza. |
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I SERVIZI DELLO STUDIO |
- Valutazione dei rischi, Redazione del Fascicolo
Tecnico e del Manuale di uso e manutenzione
- Consulenza continuativa per la corretta
applicazione dei dettami previsti dalla
Direttiva Macchina, ATEX, PED, ecc...
-
Assistenza in occasione della visita ispettiva
da parte dell’Organismo Notificato
- Assistenza nelle prove richieste per la
certificazione ATEX, PED, ecc...
-
Valutazione interventi di adeguamento di
macchine usate, assistenza per le procedure di
compravendita
-
Verifica del grado di conformità delle macchine
alle disposizioni di legge ad esse applicabili (D.Lgs.
81/2008, D.P.R. 547/1955, ...)
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